Regole di origine specifiche del prodotto per altri paesi del sistema di scambio dei paesi in via di sviluppo
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Regole di origine specifiche del prodotto per altri paesi del sistema di scambio dei paesi in via di sviluppo

Apr 04, 2024

Pubblicato il 19 giugno 2023

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Condizioni che devono essere soddisfatte affinché la trasformazione dei prodotti costituisca una fase importante della fabbricazione in altri paesi qualificanti del sistema di scambio dei paesi in via di sviluppo.

Cfr. Nota 2.2 in Note sull'applicazione delle regole di origine. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

Per le condizioni particolari relative ai 'processi specifici' si vedano le Note 6.1 e 6.3 in Note sull'applicazione delle norme sull'origine ↩ ↩2

Per le condizioni particolari relative alle 'lavorazioni specifiche' si veda la Nota 6.2 delle Note sull'applicazione delle norme sull'origine. ↩ ↩2 ↩3

Nel caso dei prodotti composti da materiali classificati nelle voci da 3901 a 3906, da un lato, e nelle voci da 3907 a 3911, dall'altro, questa restrizione si applica solo al gruppo di materiali che predomina in peso nel prodotto . ↩

Le seguenti pellicole sono da considerarsi altamente trasparenti: pellicole il cui oscuramento ottico, misurato secondo ASTM-D 1003-16 da Gardner Hazemeter (cioè Hazefactor), è inferiore al 2%. Una copia può essere ottenuta presso l'American Society for Testing and Materials (ASTM), 100 Barr Harbour Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, USA (e-mail: [email protected] e sito web www.astm. organizzazione/contatto). Una copia cartacea è disponibile per la consultazione gratuita presso gli uffici dell'HMRC in 100 Parliament Street, Londra SW1A 2BQ. ↩

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da una miscela di materiali tessili, vedere la nota 4 nelle note sull'applicazione delle norme sull'origine ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩ 14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33

Cfr. nota 5 nelle Note sull'applicazione delle regole di origine. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

Cfr. nota 4 nelle Note sull'applicazione delle regole di origine. ↩ ↩2

Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (ritagliati o lavorati a maglia direttamente in forma), vedere la nota 5 in Note sull'applicazione delle norme sull'origine ↩

L'uso di questo materiale è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. ↩